Assegno d’esodo – norma di interpretazione autentica circa gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento all’iniziativa realizzata per nostro conto dallo Studio Iacoviello, di cui al nostro comunicato dell’11 giugno ed inserito sul nostro sito, qui sotto il testo della comunicazione ricevuta stasera dallo studio dell’Avv. Michele Iacoviello ed indirizzata al nostro presidente G. Pennarola e che pubblicheremo sul nostro sito.

Carissimi,

oggi la Camera ha approvato la norma sugli assegni di esodo.

Ho pubblicato a caldo un articolo sul mio sito, a questo link:

  1. La norma non è ancora in vigore, perchè è stata approvata alla Camera e non ancora al Senato. Al momento però è solo tecnicamente un disegno di legge.
  2. La norma ha ottime probabilità di essere approvata in via definitiva, perché è inserita nel c.d. Decreto Sostegni bis. L’iter parlamentare può essere seguito a questo link.
  3. La norma, una volta approvata, vale sicuramente il futuro.
  4. La norma vale anche per il passato, purchè abbia valore di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (in questo caso ammissibile perché a favore del contribuente, e non contro di lui).
  5. Al momento questo significato retroattivo non pare ancora così evidente, perchè nella norma si parla testualmente dei costi dell’anno 2021. Gli avvisi bonari indirizzati agli esodati si riferiscono come competenza all’anno 2016, e come riscossione all’anno 2020 (poi differito al 2021).
  6. Abbiamo presentato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate che potrebbe costituire l’occasione, una volta emanata la norma, per convalidare definitivamente la nostra interpretazione.

Molti cari saluti a tutti.

Michele